Art. 13.
(Divieto di impiego di soggetti esterni da parte dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali degli enti pubblici e delle commissioni ministeriali o interministeriali).

      1. I presidenti e i membri dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali, dei collegi dei revisori dei conti degli enti pubblici statali, regionali o degli enti locali, delle commissioni ministeriali o interministeriali e delle società pubbliche non quotate non possono avvalersi della collaborazione di soggetti esterni a titolo oneroso a carico del bilancio dell'ente stesso, salva la possibilità di ricorrere a nuove assunzioni tramite concorso pubblico.